In piena operatività dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’Agenzia dell’Entrate ha reso nota la circolare 18/E dove vengono forniti significativi chiarimenti in merito alla definizione, invio e ricezione, tratti distintivi, nonché indicazioni sul contenuto delle fatture. Inoltre, vengono specificate le modalità con le quali è possibile conservare le fatture in forma elettronica in un Paese estero. Senza dubbio la prima esplicita precisazione che salta all’occhio è quella concernente la definizione.
L’Agenzia, difatti, chiarisce che per la distinzione tra fatture elettroniche e cartacee non è, di per sé, il tipo di formato originario – elettronico o cartaceo utilizzato per la sua creazione – a far la differenza bensì la circostanza che la fattura sia in formato elettronico quando viene trasmessa (o messa a disposizione), ricevuta ed accettata dal destinatario. Pertanto, tutte quelle fatture che siano state create in formato elettronico ma successivamente inviate e ricevute in formato cartaceo non sono considerate come “fatture elettroniche”. Al contrario, le fatture create in formato cartaceo ma successivamente trasformate in documento informatico per l’invio e la ricezione tramite canale telematico, sono considerate fatture elettroniche a condizione che soddisfino i requisiti di legge della fattura elettronica.